Somministrazione di lavoro

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Che cosa è la somministrazione del lavoro?
La somministrazione di lavoro è disciplinata dal Decreto Legislativo 15 giugno 2015, n. 81 (Capo IV)
Il contratto di somministrazione è un negozio giuridico che coinvolge tre soggetti:
- Il Lavoratore
- L’ Agenzia di somministrazione, o Somministratore (autorizzata dal ministero)
- L’ Utilizzatore ovvero l’ Azienda che necessita di specifiche risorse umane;
I rapporti contrattuali instaurabili tra i 3 soggetti sono di due tipologie:
- Un contratto di somministrazione (o di fornitura), stipulato tra APL e Utilizzatore, a tempo determinato o indeterminato
- Un contratto di assunzione, stipulato tra APL e Lavoratore, a tempo determinato o indeterminato. Il Lavoratore è “de facto” subordinato alla APL, viene assunto per specifiche esigenze dell’Utilizzatore che ne è responsabile e ne dirige l’operato.
Il potere disciplinare è riservato al Somministratore, al quale l’Utilizzatore comunica gli elementi che formano oggetto della contestazione disciplinare (art. 35, comma 6, D. Lgs. N 81, 15/06/2015, Capo IV)
- In tema di rischi per la sicurezza e la salute, gli obblighi informativi e l’addestramento del Lavoratore, in conformità al D.Lgs. n. 81/2008, sono a carico del Somministratore, salva diversa previsione contrattuale che pone l’obbligo a carico dell’Utilizzatore.
- L'Utilizzatore osserva nei confronti dei Lavoratori somministrati gli obblighi di prevenzione e protezione cui è tenuto, per legge e per contratto collettivo, nei confronti dei propri dipendenti (art. 35, comma 4)
- La retribuzione viene versata direttamente dal Somministratore e a questi rimborsata dall’Utilizzatore, oltre agli oneri previdenziali (art. 33, comma 2);
- Gli oneri contributivi, previdenziali, assicurativi e assistenziali sono a carico del Somministratore (art. 37);
- L’Utilizzatore è obbligato in solido con il Somministratore a corrispondere i trattamenti retributivi e a versare i relativi contributi previdenziali, salvo diritto di rivalsa verso il Somministratore (art. 35, comma 2);
- Ricade sull’Utilizzatore la responsabilità per danni arrecati a terzi dai lavoratori nello svolgimento della prestazione lavorativa (art. 35, comma 7).